PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. In coerenza con gli obblighi internazionali per la limitazione e la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, per l'impiego pacifico, la responsabilità e la sicurezza nella produzione di energia nucleare, e con gli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario sulla politica energetica, la presente legge favorisce e incentiva l'uso e la produzione razionale di energia sostenibile, definita ai sensi del comma 2, e di materie prime energetiche, in modo da realizzare azioni dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano l'energia, all'uso e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione e al ricorso all'energia nucleare.
      2. Per «produzione razionale di energia sostenibile» si intende quella che si avvale di tecnologie consolidate e sperimentate, utilizzate in modo proporzionale alle loro potenzialità anche per la tutela dell'ambiente e la sicurezza di erogazione energetica e in modo inversamente proporzionale ai rispettivi costi di investimento, per assicurare sicurezza e competitività di approvvigionamento mediante un utilizzo combinato delle fonti energetiche sostenibile, efficiente e diversificato. Gli interventi finalizzati alla produzione razionale di energia sostenibile devono tenere conto e, ove possibile, prevenire i rischi segnalati dalle analisi scientifiche e tecnologiche, adottando le opportune strategie per favorire l'accettazione degli impianti da parte dell'opinione pubblica e per favorire l'accesso alle informazioni, la trasparenza

 

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e la partecipazione ai processi decisionali, anche al fine di impedire il diffondersi di preoccupazioni nei confronti delle fonti di energia prescelte, non giustificate dall'esistenza di un pericolo.

Art. 2.
(Istituzione e competenze del Comitato di indirizzo per la formulazione del Piano energetico nazionale).

      1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile per la definizione della politica energetica nazionale e di provvedere alla formulazione e all'aggiornamento del Piano energetico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato di indirizzo per la formulazione del Piano energetico nazionale, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della salute e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fanno altresì parte del Comitato il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome e quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato i responsabili di altri organismi o enti nazionali, europei e internazionali che svolgono o coordinano attività istituzionali e di ricerca scientifica nel settore dell'energia.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato convoca il Comitato e ne fissa l'ordine del giorno.
      4. Ciascun componente può conferire la delega, per la partecipazione alle riunioni del Comitato, a un Vice ministro o ad un Sottosegretario di Stato.

 

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      5. Alle riunioni del Comitato, in relazione agli argomenti da trattare, possono essere invitati anche altri Ministri, nonché esponenti del sistema delle autonomie, rappresentativi dei diversi livelli di governo.
      6. Entro sei mesi dal suo insediamento, il Comitato elabora, in conformità alla normativa e agli indirizzi in materia di politica energetica dell'Unione europea, la proposta del Piano energetico nazionale e, con periodicità almeno quinquennale, le proposte di aggiornamento. La proposta del Piano energetico nazionale è predisposta previo espletamento di forme di consultazione con le parti sociali ed è presentata nel corso di una Conferenza nazionale energetica, organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della formulazione o dell'aggiornamento del Piano.

Art. 3.
(Obiettivi e contenuti del Piano energetico nazionale. Piani operativi energetici regionali e delle province autonome).

      1. Nella formulazione del Piano energetico nazionale sono definiti misure, modalità e tempi idonei a garantire, entro il termine di venti anni dalla data di adozione del medesimo Piano, il raggiungimento di un'autonomia della produzione energetica pari ad almeno il 50 per cento del consumo nazionale, tenendo conto anche delle aspettative di crescita dell'economia.
      2. Il Piano energetico nazionale è redatto in coerenza con le politiche dell'Unione europea e nel rispetto delle norme comunitarie. Il Piano indica i risultati attesi in termini di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e di realizzazione di infrastrutture a livello nazionale.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano i rispettivi piani operativi energetici regionali e provinciali

 

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di durata triennale, in coerenza con il Piano energetico nazionale e con le modalità prescritte dall'articolo 4.
      4. Il Piano energetico nazionale è adottato previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.
(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alla produzione energetica nazionale).

      1. Ferma restando la responsabilità dello Stato per il fabbisogno energetico nazionale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono responsabili per la realizzazione dei piani operativi attraverso i quali, utilizzando le diverse forme di approvvigionamento energetico, con esclusione dell'energia nucleare e in conformità alle finalità di cui all'articolo 1, contribuiscono alla produzione energetica nazionale, garantendo la copertura del fabbisogno totale in misura pari al 20 per cento.
      2. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a stipulare un accordo per la distribuzione delle quote di produzione energetica di rispettiva competenza.
      3. Entro sei mesi dalla stipulazione dell'accordo di cui al comma 2 e in conformità alle indicazioni contenute nel Piano energetico nazionale definite ai sensi dell'articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio delle autonomie locali, conformano il rispettivo piano operativo in modo da assicurare il raggiungimento della quota di produzione energetica di loro competenza.

 

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Art. 5.
(Individuazione dei siti destinati all'insediamento di impianti nucleari).

      1. La realizzazione di impianti nucleari di produzione di energia nucleare ad uso civile è soggetta alla preventiva individuazione dei siti da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), che è supportata dalla comunità scientifica nazionale previa attivazione di procedure consultive nell'ambito delle forme di cooperazione previste nel sistema istituzionale dell'Unione europea.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'APAT provvede alla redazione dell'atlante dei siti suscettibili di accogliere impianti di produzione di energia nucleare ad uso civile.

Art. 6.
(Autorizzazione per la costruzione
e per l'esercizio di impianti nucleari).

      1. L'autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di impianti di produzione di energia nucleare ad uso civile è rilasciata al soggetto richiedente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, quale organo nazionale preposto alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale, previa intesa con la regione o con la provincia autonoma interessata e di apposita conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Delega al Governo per la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più

 

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decreti legislativi al fine di disciplinare le procedure di rilascio ai soggetti interessati dell'autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di impianti di produzione di energia nucleare ad uso civile, di cui all'articolo 6, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) la domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere, oltre al progetto, elementi sulla localizzazione dell'impianto, sulle misure di sicurezza, sulla valutazione di impatto ambientale e sulla gestione dei rifiuti radioattivi, nonché documentare la capacità tecnica ed economica del richiedente;

          b) la procedura istruttoria, comprese la valutazione di impatto ambientale, la stipula dell'intesa con la regione interessata e la conferenza di servizi di cui all'articolo 6, deve concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda;

          c) la vigilanza sulla costruzione deve essere effettuata dall'APAT in collaborazione con le competenti istituzioni dell'Unione europea ove ciò sia previsto da accordi e procedure comunitari esistenti in materia;

          d) i livelli di sicurezza di riferimento e le procedure di verifica devono essere conformi alle iniziative comunitarie nel settore della sicurezza nucleare e aggiornati per assicurare il rispetto dei livelli piu elevati di sicurezza definiti in regole e raccomandazioni prodotte in ambito internazionale ed europeo.

Art. 8.
(Messa in esercizio degli impianti nucleari).

      1. La messa in esercizio di un impianto di produzione di energia nucleare ad uso civile è subordinata all'approvazione del rapporto finale di sicurezza, delle procedure

 

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operative, delle specifiche tecniche, nonché del programma delle prove nucleari da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'APAT e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      2. Effettuato positivamente il collaudo, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro un mese dalla data di rilascio della certificazione di avvenuto collaudo, e sentita l'APAT, è consentita la messa in esercizio dell'impianto di cui al comma 1, che avviene sotto la vigilanza dell'APAT stessa e dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente le quali, a tale fine, interagiscono con le istituzioni comunitarie per la verifica e il controllo sul mantenimento dei livelli di sicurezza di riferimento nonché per l'applicazione di norme e raccomandazioni adottate a livello internazionale, europeo e nazionale in materia di sicurezza degli impianti.

Art. 9.
(Garanzia contro i rischi
e copertura assicurativa).

      1. I rischi derivanti dalla gestione di impianti di produzione di energia elettrica sono coperti da assicurazione in conformità a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente in materia nonché dalla normativa comunitaria e internazionale alla quale l'Italia ha dato esecuzione.
      2. In caso di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che accrescano la competitività internazionale delle attività produttive nazionali, la SACE Spa - Servizi assicurativi del Commercio estero assicura i rischi di carattere tecnico, economico e commerciale connaturati all'esecuzione dei lavori.

 

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Art. 10.
(Disposizioni per favorire l'informazione, la trasparenza e la partecipazione e agevolazioni tariffarie ai cittadini e alle imprese nei comuni che ospitano nuovi impianti nucleari).

      1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'APAT, sono determinate speciali misure per assicurare l'accesso da parte della popolazione ad informazioni affidabili in materia di sicurezza degli impianti e di gestione dei rifiuti radioattivi e sono disposte le agevolazioni ai nuclei familiari, agli individui e alle imprese residenti in comuni ospitanti impianti di produzione dell'energia nucleare ad uso civile, sulla base dei seguenti criteri:

          a) i nuclei familiari, gli individui e le imprese residenti in comuni ospitanti impianti di produzione di energia nucleare ad uso civile godono di una riduzione della tariffa elettrica nazionale, stabilita dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

          b) i nuclei familiari, gli individui e le imprese residenti in comuni ospitanti impianti di produzione di energia nucleare ad uso civile godono dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);

          c) la diminuzione di introiti derivante dall'esenzione dall'ICI e dalla TARSU disposta ai sensi della lettera b) è compensata mediante versamento ai singoli comuni di somme equivalenti, determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'alinea.

 

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Art. 11.
(Deposito unico nazionale).

      1. Sulla base di un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'APAT, che valuta le caratteristiche geomorfologiche del terreno, individua, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il sito del deposito unico nazionale per la sistemazione definitiva dei rifiuti radioattivi di II categoria e per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di III categoria. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al periodo precedente, all'individuazione definitiva del sito si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto di individuazione del sito è emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.
      2. Il deposito unico nazionale individuato ai sensi del comma 1 è opera di difesa nazionale.
      3. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modificazioni, è abrogato.
      4. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «La predetta Commissione è composta da tredici membri così individuati: sei esperti con comprovata conoscenza del settore nucleare nominati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tre esperti con comprovata conoscenza del settore nucleare nominati dalle regioni, dalle province e dai comuni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8

 

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del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; due rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; un rappresentante dell'APAT; un rappresentante dei comuni ospitanti impianti di produzione di energia nucleare ad uso civile».
      5. Ai fini dell'applicazione del comma 1 è fatta salva la possibilità di individuare soluzioni differenti sulla base di intese a livello internazionale ed europeo per la sistemazione definitiva e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi.

Art. 12.
(Impianti, infrastrutture
e opere di interesse nazionale).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e al fine di garantire la realizzazione dell'interesse nazionale all'approvvigionamento energetico, ospitano almeno uno tra i seguenti impianti o infrastrutture di interesse nazionale definiti ad alto impatto sociale: termovalorizzatori; impianti di produzione e di utilizzazione di energia nucleare ad uso civile; rigassificatori; depositi per lo stoccaggio temporaneo o definitivo dei rifiuti radioattivi; impianti di smaltimento dei rifiuti; opere necessarie per il funzionamento dei citati impianti e infrastrutture.
      2. Gli impianti e le infrastrutture di interesse regionale e le opere di cui al comma 1 sono allocati nei territori delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano tenendo conto della posizione, della dimensione, della popolazione e delle esigenze di infrastrutturazione derivanti dalla situazione storica delle medesime regioni e province autonome, nonché sulla base di una valutazione delle strutture similari eventualmente già esistenti.
      3. Il piano degli impianti e delle infrastrutture di interesse nazionale e delle

 

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relative opere di cui al presente articolo è adottato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      4. I comuni e le province che ospitano gli impianti e le infrastrutture di interesse nazionale e le relative opere di cui al presente articolo godono:

          a) di risorse aggiuntive, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, per la realizzazione di specifiche infrastrutture locali e di servizi per la popolazione residente;

          b) di un contributo definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato.

Art. 13.
(Modalità di esercizio del potere sostitutivo).

      1. Qualora l'accordo di cui all'articolo 4, comma 2, non sia raggiunto, il Governo procede a negoziare con ciascuna regione e con le province autonome di Trento e di Bolzano la quota di produzione energetica di loro competenza sino al raggiungimento della percentuale indicata al comma 1 del citato articolo 4.
      2. Qualora l'intesa di cui all'articolo 6 non sia raggiunta, alla costruzione degli impianti di produzione di energia nucleare ad uso civile si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentiti l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Il decreto è motivato sulla base delle risultanze degli studi effettuati e delle valutazioni di ordine economico e sociale, tenendo conto degli elementi indicati nell'articolo 12, comma 2, e della necessità di salvaguardare gli interessi nazionali.

 

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      3. Con le stesse modalità indicate dal comma 2 del presente articolo si procede, qualora l'intesa di cui all'articolo 12, comma 3, non sia raggiunta, per l'adozione del piano degli impianti e delle infrastrutture di interesse nazionale e delle relative opere.

Art. 14.
(Copertura finanziaria).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico e l'APAT provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente, che, per le finalità della presente legge, sono integrate, a decorrere dall'anno 2008, nella misura annua di 2 milioni di euro in favore del Ministero dello sviluppo economico e di 2 milioni di euro in favore dell'APAT. Gli altri enti e amministrazioni pubblici provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali già ad essi assegnate in base alla legislazione vigente.
      2. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2009. A decorrere dall'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa massima di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A decorrere dall'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      4. All'onere di cui ai commi 1 e 2, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 22 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di

 

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base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. All'onere di cui al comma 3, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.